Articolo 10 del Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 febbraio 2017
Art. 10. Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo 1. Il risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza puo' essere chiesto da chiunque lo ha subito, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquirente diretto o indiretto dell'autore della violazione.
2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore della violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento non supera il danno da sovrapprezzo subito a tale livello, fermo il diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento per il lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o parziale del sovrapprezzo.
3. Le disposizioni del Capo IV del presente decreto si applicano anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una fornitura all'autore della violazione.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2017
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