Articolo 19 del Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 febbraio 2017
Art. 19. Disposizione transitoria 1. Ai fini dell'applicazione temporale del presente decreto, gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2017
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