Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 maggio 2016 |
Commentari • 254
- 1. Gioacchino CelottiGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
Il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l'istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal... In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, al fine di accertare il superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui (introdotta dall'art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), l'ammontare delle ritenute... La Suprema Corte, III sezione civile, con la sentenza n. 10498 del 28 aprile 2017, pronunciandosi in tema di locazione immobiliare ad uso non abitativo, ha …
Leggi di più… - 2. Sull'uso collettivo di sostanze stupefacenti: si consolida ilAmbra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Secondo la sentenza allegata in calce, non può più escludersi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 73 bis comma 1 lett. a) d.P.R. 309/1990, introdotta con la l. 21.02.2006, n. 49 (di conversione del d.l.30.12.2005 n. 272), la rilevanza penale di acquisto e detenzione, finalizzati all'uso collettivo, di sostanze stupefacenti. Tale norma incrimina chiunque esporti, importi, acquisti o riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, modo di presentazione o per altre circostanze, appaiano destinate ad un "uso non esclusivamente personale" al quale non è equiparabile, sul versante plurisoggettivo, l'acquisto finalizzato …
Leggi di più… - 3. Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionaleAngela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare un documento riassuntivo da noi predisposto contenente i vari testi dell'art. 73 t.u. stup. succedutisi nel tempo nonché il testo da considerarsi oggi vigente, alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 146/2013, dalla relativa legge di conversione e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, clicca qui. Saremo naturalmente grati ai lettori che volessero segnalarci eventuali errori, sviste ed omissioni che fossero rimasti - nonostante gli sforzi da noi compiuti - in questo documento. 1. Il deposito della sentenza n. 32/2014, pubblicata ieri su questa Rivista (clicca qui per accedere alla sentenza e alla scheda introduttiva redazionale), che ha dichiarato …
Leggi di più… - 4. Stupefacenti: le Sezioni Unite sul trattamento sanzionatorio delhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Pubblichiamo immediatamente, in attesa di ospitare analisi e commenti al riguardo, le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite hanno deciso la seguente questione, relativa al trattamento sanzionatorio del reato continuato ricomprendente delitti aventi ad oggetto tanto "droghe pesanti" quanto "droghe leggere", dopo la sentenza costituzionale n. 32 del 2014 (sentenza che, come è noto, ha dichiarato l'incostituzionalità della cd. legge Fini-Giovanardi nella parte in cui equiparava il trattamento sanzionatorio delle due tipologie di stupefacenti, determinando così sul punto la reviviscenza della precedente e più favorevole legge cd. Jervolino-Vassalli): «Se l'aumento di pena …
Leggi di più… - 5. “Il nuovo che avanza”: confronto tra opposti orizzonti legislativi in tema di c.d. “piccolo spaccio” (art. 73 comma V d.p.r. n. 309 del 1990)Nicola Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Nicola Russo Il presente articolo riproduce le osservazioni presentate alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nel corso dell'audizione conoscitiva del 2.12.2020 sulle proposte di legge n. 2160 (primo firmatario on. Molinari) e n. 2307 (primo firmatario on. Magi) d'iniziativa parlamentare aventi ad oggetto le “Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità” Sommario: 1. Breve premessa - 2. Osservazioni generali sulle proposte di legge - …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727Provvedimento: 27727 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 14/12/2023 Giulio Sarno R.G.N. 27140/2023 Geppino Rago Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Vincenzo Pezzella Relatore - Raffaello Magi Angelo Caputo AN Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BA RO nato a [...] il [...] 2. ER AN nato a [...] il [...] 3. GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Pezzella; udito il Pubblico …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/01/2023, n. 877Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da HE IR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 22/02/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Sergio Beltrani; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI EL, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso; rilevata la regolarità degli avvisi di rito in favore della parte civile e dell'imputato. Penale Sent. Sez. U Num. 877 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 14/07/2022 RITENUTO …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/2022, n. 877Provvedimento: 00877-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 14 Giorgio Fidelbo 14/07/2022CC Francesco Maria Ciampi R.G.N. 41029/2021 Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Giuseppe Santalucia Andrea Pellegrino Sergio Beltrani Relatore - Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HE RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 22/02/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata ed ricorso; udita la relazione svolta dal componente Sergio Beltrani; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/05/2020, n. 14722Provvedimento: '} 14722-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente Sent. n. sez. 1 Domenico Carcano Relatore UP 30/1/2020 Giacomo Fumu Giorgio Fidelbo R.G.N. 10332/2019 Ugo De Crescienzo TE Mogini Gastone AZ Giacomo Rocchi TO Dovere UC Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO TE RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 20 giugno 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Fumu; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi che ha …Leggi di più...
- ingente quantità – configurabilità·
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Assunzione di personale della Polizia di Stato 1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche' per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, nell'ambito del contingente di assunzioni autorizzate per l'anno 2006 per la Polizia di Stato, e' autorizzata l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , entro il limite di spesa ((massimo)) di 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500 euro per l'anno 2006 e a 34.676.500 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del 2004 e, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
3. Relativamente alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell'anno 2006 nell'ambito del contingente autorizzato per le esigenze di cui al comma 1, e' assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per agente della Polizia di Stato, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 36 dell'8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)) . - Articolo 1 bisArt. 1-bis. (((Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura)) (( 1. Le somme del Fondo unificato di cui all' articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
- Articolo 1 terArt. 1-ter. (((Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale)) (( 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";
b) dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente:
"Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso";
c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".
2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi".
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";
b) al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte";
c) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";
d) al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila".
4. All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni".
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto.))