Articolo 20 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Articolo 18Articolo 21
Versione
5 aprile 2006
Art. 20. Rapporti tra il procedimento disciplinare
e il giudizio civile o penale 1. L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 15, comma 8.
2. Hanno autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso:
a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;
b) la sentenza irrevocabile prevista dall' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale .
3. Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
Nota all'art. 20:
- Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale vedi note all'art. 4.
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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