Articolo 5 del Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
Articolo 3 terArticolo 6
Versione
5 aprile 2006
Art. 5. Sanzioni 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave; quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nell'uno e nell'altro caso puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
Entrata in vigore il 5 aprile 2006
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