Articolo 12 del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Articolo 11 terArticolo 12 bis
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Art. 12.

Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all' articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , puo' proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma e' riconosciuta, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non e' dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all' articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11 , del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 , ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3 , del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 . A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che e' autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.
3. In deroga all' articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuta nei limiti di spesa di ((24,2 milioni)) di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e' incrementato di ((24,2 milioni)) di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a ((24,2 milioni)) di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di ((34,6 milioni)) di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non puo' superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.
5. Le societa' Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall' articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Societa' aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori e' riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che e' stato raggiunto o sara' raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.
Entrata in vigore il 7 luglio 2024
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