Articolo 8 del Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 maggio 2016
Art. 8. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 quando immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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