Articolo 5 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69
Articolo 4Articolo 6
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21 marzo 2006
Art. 5. Ritardo 1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, e' punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.
Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 marzo 2006
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