Articolo 9 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1982
Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all' art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incompatibile con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.
A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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