Articolo 4 del Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 dicembre 1988
Art. 4. 1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1988
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