Articolo 13 del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19
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23 marzo 2012
Art. 13. Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall' articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualita' e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonche' alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attivita' divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualita' adottato dall'ateneo.
3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 13:
L'articolo 2, comma 2, lettera g) della citata legge n. 240 del 2010 recita:
"g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;".
Entrata in vigore il 23 marzo 2012
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