Articolo 5 del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 marzo 2012
Art. 5. Sistema di accreditamento 1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a verificare la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'.
3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.
Entrata in vigore il 23 marzo 2012
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