Articolo 13 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Perdita del diritto)

Il dipendente statale che, per il servizio gia' reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato.
Il titolare di assegno vitalizio di riversibilita' perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilita'.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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