Articolo 14 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.14.
(Disposizioni generali)

Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41;
per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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