(Disposizioni generali)
Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41;
per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.