Art. 2.
Amministrazione straordinaria delle societa' partecipate
1. All' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di societa' partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , puo' avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga ((, direttamente o indirettamente,)) almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».
Amministrazione straordinaria delle societa' partecipate
1. All' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di societa' partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o piu' stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , puo' avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga ((, direttamente o indirettamente,)) almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».