Articolo 7 del Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
Articolo 6Articolo 10
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6 gennaio 2023
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11 agosto 2023
Art. 7.

Disposizioni in materia di responsabilita' penale

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attivita' di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , non e' punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformita' alle medesime prescrizioni.
((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 , ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 , si applicano altresi' alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo".
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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