Provvedimento: […] Ulteriore norma posta a tutela del diritto all'immagine è l'art. 96 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, secondo cui “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvi i casi in cui “la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” (art. 97).
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