Art. 6. Funzioni dello Stato 1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonche' l'accreditamento degli enti, le attivita' di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall' articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 , sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 6 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge 6 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.