Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Articolo 8Articolo 10
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6 aprile 2017
Art. 9. Concentrazione procedimentale e presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata 1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , secondo le modalita' ivi indicate, qualora siano riferite ad interventi edilizi ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 , ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attivita' edilizie.
2. Nei casi in cui l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).
3. In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica e' presentata all'amministrazione procedente.
Entrata in vigore il 6 aprile 2017
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