Articolo 5 del Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 novembre 1988
Art. 5. 1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento e' equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 , al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell' articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 .
Entrata in vigore il 29 novembre 1988
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