Articolo 9 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 gennaio 1987
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Versione
1 gennaio 2015
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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