Articolo 1 del Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1995
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Versione
28 febbraio 1996
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650
Entrata in vigore il 28 febbraio 1996
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