Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
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6 giugno 1949
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30 gennaio 2003
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Commentario • 1
- 1. Cassazione: se l'impresa licenzia per riduzione di personale non può più assumereRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 29 settembre 2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere – Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere – Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere – Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA oct 24, 2014 sul ricorso proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S. G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Societa' di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2010 domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2004, n. 11698Provvedimento: […] Nel merito rilevava che l'art. 24 della legge n. 264 del 1949 non prescrive particolari modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione del licenziamento, per cui era onere dell'Amministrazione dimostrare la tardività della comunicazione predetta, visto che l'opposizione a sanzione amministrativa introduce un giudizio di accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria e che è onere dell'Amministrazione provare i fatti costitutivi di tale pretesa. Non avendo l'Ufficio provato la tardività della comunicazione, il Tribunale riteneva di dover accogliere l'opposizione.Leggi di più...
- mancata comparizione in udienza·
- notifica ordinanza-ingiunzione·
- art. 23 comma 5 legge n. 689 del 1981·
- legittimità provvedimento sanzionatorio·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- accertamento negativo·
- art. 21 legge n. 264 del 1949·
- onere della prova·
- comunicazione licenziamenti
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2010, n. 20005Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere - Dott. IANNIELLO NT - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to Sassi Gian Paolo, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2010 domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati …Leggi di più...
- riconoscimento dell'agevolazione·
- fondamento·
- condizioni·
- destinazione del lavoratore ad una diversa qualifica rispetto a quella in precedenza ricoperta·
- benefici contributivi all'impresa, ex art. 8, comma 4 e 4 bis, legge n. 223 del 1991·
- assunzione di lavoratori già licenziati dalla medesima impresa nell'anno precedente·
- contributi assicurativi·
- sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)·
- previdenza (assicurazioni sociali)