Articolo 10 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 dicembre 1992
Art. 10. (Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni) 1. Ogni superiore competente a rilevare le infrazioni. 2. Il superiore che rileva l'infrazione deve:
a) contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
b) procedere alla sua identificazione;
c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
d) dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;
e) inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione. 3. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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