Articolo 9 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Articolo 8Articolo 10
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5 dicembre 1992
Art. 9. (Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale) 1. Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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