Articolo 12 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 dicembre 1992
Art. 12. (Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato) 1. Per infliggere una sanzione, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato e' chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento. 2. L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna. 3. Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potra' presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine puo', a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta. 4. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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