Articolo 8 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 dicembre 1992
Art. 8. (Rinvio) 1. La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione di carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonche' la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 5 dicembre 1992
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