Articolo 13 del Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
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Art. 13. (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina) .

1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' costituito il consiglio centrale di disciplina, cosi' composto:
((a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede)) ;
b) da un dirigente penitenziario ((...)) ;
((c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria)) ;
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.
2. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
(( 2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione )) 3. Con decreto del provveditore regionale e' costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:
a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;
b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .
d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.
6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo.
7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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