2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico ((, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) , su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE . Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione.