Articolo 3 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 luglio 2008
>
Versione
6 maggio 2010
Art. 3. Obiettivi di risparmio energetico 1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all' articolo 14 della direttiva 2006/32/CE , predisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico ((, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) , su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE . Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione.
Entrata in vigore il 6 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente