Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 27Articolo 29
Versione
12 luglio 1987
Art. 28. Documentazione dello stato di infermita' 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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