Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
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Versione
12 luglio 1987
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Versione
18 novembre 1988
Art. 58. Indennita' di rischio da radiazioni 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e successive modificazioni e integrazioni. ((3)) 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971 , e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 ha disposto (con l'art. 1) che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1› gennaio 1988."
Entrata in vigore il 18 novembre 1988
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