Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 40Articolo 42
Versione
12 luglio 1987
Art. 41. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio 1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'ente dovra' esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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