Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 luglio 1987
Art. 29. Visite mediche di controllo 1. Le visite, mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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