Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30
Articolo 26Articolo 28
Versione
5 marzo 1986
Art. 27.
L' art. 2476 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2476. (Conferimenti ed acquisti della societa' da fondatori, soci ed amministratori). - Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della societa' di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis.".
Entrata in vigore il 5 marzo 1986
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