Art. 27.
L' art. 2476 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2476. (Conferimenti ed acquisti della societa' da fondatori, soci ed amministratori). - Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della societa' di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis.".
L' art. 2476 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2476. (Conferimenti ed acquisti della societa' da fondatori, soci ed amministratori). - Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della societa' di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis.".