Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 marzo 1986
Art. 9.
Dopo l' art. 2357 del codice civile e' aggiunto il seguente:
"Art. 2357-bis. (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni).
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.".
Entrata in vigore il 5 marzo 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente