Art. 1. Presentazione delle domande 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all' art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - nei successivi articoli indicata "la legge" senza ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.
(( 2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi )) 3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalita' indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre la domanda prescritta.
(( 2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi )) 3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalita' indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre la domanda prescritta.