Articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 87
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 giugno 2017
Art. 8.


Incumulabilita'

1. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtu' del beneficio di cui all'articolo 2 non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva di cui all' articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 , e l'anzianita' contributiva posseduta al momento del pensionamento.
2. Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione gia' erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all' articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 , si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 17 giugno 2017
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