Art. 4. Istituzione di una commissione consultiva
Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).
Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).