Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738
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29 dicembre 1981
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5 aprile 2000
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17 aprile 2001
Art. 4. Istituzione di una commissione consultiva

Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).
Entrata in vigore il 17 aprile 2001
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