Articolo 11 - Consiglio
Articolo 10Articolo 12
Versione
23 febbraio 1986
Articolo 11

La commissione mista e' composta da rappresentanti di entrambe le parti all'opportuno alto livello. La commissione mista si riunisce ogniqualvolta cio' sia necessario ed almeno una volta all'anno alla data e nel luogo convenuti; periodicamente essa esamina il funzionamento del presente accordo e fissa gli orientamenti per iniziative future. La commissione mista si riunisce alternativamente a Bruxelles ed a Nuova Delhi.
Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo su richiesta di una delle parti contraenti. Se necessario, la commissione mista puo' istituire sottocommissioni specializzate che dovranno coadiuvarla nell'esecuzione dei suoi compiti.
I rappresentanti delle parti contraenti in sede di commissione mista trasmettono le raccomandazioni concordate alle rispettive autorita' affinche' queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera piu' rapida ed efficace possibile. Qualora la commissione mista non fosse in grado di formulare una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da una delle parti contraenti, essa presenta il parere delle due parti alle rispettive autorita' allo scopo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.
La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1986
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