Articolo 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
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1 gennaio 2023
Art. 3. Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale 1. Fino al ((30 giugno 2023)) e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. ((Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.)) 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalita' prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.
2-bis. All' articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
2-ter. Le attivita' di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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