Articolo 69 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
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14 settembre 2012
Art. 69. (Vendite presso il domicilio dei consumatori) 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attivita',ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: " ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". 3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di' incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.". 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono abrogati. 5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173 , per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 . (( 5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 e' considerata abituale, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173 , se nell'anno solare per la stessa e' percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed e' estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173 , e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale. ))
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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