Articolo 31 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 30Articolo 32
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3 maggio 1929
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Versione
5 gennaio 1957
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Versione
15 dicembre 1974

Art. 31.


L'intavolazione non puo' eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purche' in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1974, N. 594))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974
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