Art. 31.
L'intavolazione non puo' eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purche' in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1974, N. 594))