Articolo 71 bis - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 75Articolo 81
Versione
9 dicembre 2000

Art. 71-bis.


((1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti))
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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