Art. 71-bis.
((1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere f) e g), e' eseguita quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti))