Articolo 61 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 60Articolo 60
Versione
3 maggio 1929

Art. 61.


Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, puo' domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda.

Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sara' efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.
Entrata in vigore il 3 maggio 1929
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