Art. 61.
Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, puo' domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda.
Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sara' efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.