Articolo 123 bis - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
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5 gennaio 1957

Art. 123-bis.


((E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'art. 141 Codice procedura civile.

Se detta nomina e' fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale))
Entrata in vigore il 5 gennaio 1957
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