Inquadramento nel ruolo professionale
L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato:
per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti allo esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista, veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo, e geologo;
per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore a massofisioterapista equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell' art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686 .
L'inquadramento nel suddetto ruolo e' in ogni caso condizionato allo svolgimento di attivita' strettamente professionali corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli e requisiti:
titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale;
diploma di Stato di abilitazione professionale;
iscrizione al rispettivo albo professionale;
assunzione di una personale responsabilita' di caratteri professionale nello svolgimento delle funzioni.
Possono altresi' essere inquadrati nella prima qualifica i di pendenti laureati in altre discipline affini che appartengano gia' ai preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 , l'inquadramento nel ruolo professionale potra' essere effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.