Art. 6. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115))
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30 luglio 1980
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1 luglio 2002
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Commentario • 1
- 1. Responsabilita’ sanitaria: incremento del 40% del compenso per incarichi collegiali.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1474Provvedimento: […] Corretto appare l'applicazione dell'aumento del 40% previsto dall'art.6 legge 319/1980. […]Leggi di più...
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- 2. Trib. Pescara, sentenza 02/07/2024, n. 880Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 3. TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/12/2015, n. 563Provvedimento: […] Legittima è stata, alla stregua di quanto disposto dal provvedimento che ha disposto la verificazione tecnica, la costituzione di un organismo verificatore collegiale, ciò comportando l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 319 del 1980 (prevedente un incremento del compenso spettante ad un solo perito o consulente tecnico del quaranta per cento per ciascuno degli altri incaricati).Leggi di più...
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- 4. Corte Cost., sentenza 20/05/2021, n. 102Provvedimento: […] 4.2.– Per quanto concerne la liquidazione del compenso, l'incarico plurimo è contemplato dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, sostanzialmente riproducendo le disposizioni dell'abrogato art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), stabilisce che, allorché l'incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, «il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli».Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/03/2024, n. 7330Provvedimento: […] S2 - ud. 9-11-2023 -5- art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, stabilisce che, quando l'incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato «sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio», a meno che il magistrato abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse «svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli». […]Leggi di più...
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