Articolo 9 del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
Articolo 8Articolo 10
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16 febbraio 2008
Art. 9. Assegnazione dei diritti audiovisivi 1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi e' consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza piu' piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva e' consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacita' tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.
4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2008
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