Articolo 7 del Decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 febbraio 1991
Art. 7. 1. Il personale ferroviario in trasferta o in trasloco temporaneo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici, i servizi e gli impianti della provincia di Bolzano non fa parte dell'entita' organica locale di cui all'art. 5, comma 1, e sara' restituito gradualmente alle sedi di provenienza, in correlazione con le nuove assunzioni.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, il personale di cui al comma medesimo puo', entro i quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di far parte dell'entita' organica locale. Le domande sono accolte entro sessanta giorni ed in misura non superiore al quattro per cento del fabbisogno di cui all'art. 5, comma 2, quale risulta alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale la cui domanda e' stata accolta deve produrre, entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda stessa, il certificato di residenza in provincia di Bolzano, nonche', entro trenta mesi, l'attestato di conoscenza delle due lingue.
3. Il personale di cui al comma 2, la cui domanda e' stata accolta, entra a far parte dell'entita' organica locale quando il comitato ha accertato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1991
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