Articolo 6 del Decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141
Articolo 5
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6 settembre 2011
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29 aprile 2012
Art. 6. Norme transitorie 1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3 , e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall' articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
2. ((. . . )) per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
Entrata in vigore il 29 aprile 2012
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